Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.1092,   nonche'
dell'art.10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo  fine  di
facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione,  che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
                               Art. 1 
 
 
Garanzia di sicurezza del sistema  elettrico  nazionale  nelle  isole
                              maggiori 
 
  1. E' istituito per  il  triennio  2010,  2011  e  2012,  un  nuovo
servizio per la sicurezza,  esclusivamente  reso  sul  territorio  di
Sicilia e di Sardegna, che garantisca, con la massima disponibilita',
affidabilita' e continuita', la possibilita' di  ridurre  la  domanda
elettrica  nelle  citate  isole,  in  ottemperanza  alle   istruzioni
impartite dalla societa' Terna S.p.a. in ragione  delle  esigenze  di
gestione del sistema elettrico nazionale. 
  2.  L'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas  con  propri
provvedimenti, sentito il  Ministero  dello  sviluppo  economico  che
agisce in forza delle attribuzioni di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, definisce le condizioni
del servizio di cui al comma 1 sulla base  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
    a) i soggetti che prestano il servizio sono i clienti finali, con
potenza disponibile alla riduzione istantanea non  inferiore  ad  una
soglia standard  per  sito  di  consumo  che  consenta  la  riduzione
istantanea  ed  efficace  del  carico   con   parametri   minimi   di
disponibilita', affidabilita' e continuita' comunicati da Terna; tali
soggetti sono selezionati tramite procedura concorrenziale; 
    b) i clienti finali selezionati non possono recedere dall'obbligo
di fornire il  servizio  per  l'intero  periodo  triennale,  pena  la
corresponsione di una penale proporzionata alla durata del periodo di
mancato adempimento dell'obbligo qualora  l'inadempimento  intervenga
nei primi quindici mesi di prestazione del servizio  e  comunque  non
superiore all'intero corrispettivo annuale di cui alla lettera c); 
    c) il prezzo del nuovo servizio non e' superiore  al  doppio  del
prezzo di cui alla deliberazione della medesima Autorita' 15 dicembre
2006, n.  289/06,  previsto  per  il  servizio  di  interrompibilita'
istantanea; 
    d)   le   quantita'   massime   richieste    tramite    procedura
concorrenziale sono rispettivamente pari a 500 MW in Sicilia e 500 MW
in Sardegna. 
  (( 3. In ogni sito di consumo,  il  servizio  di  cui  al  presente
articolo puo' essere prestato unicamente per  quote  di  potenza  non
impegnate: 
    a) in qualsiasi altro servizio remunerato  volto  alla  sicurezza
del sistema elettrico; 
    b) in ogni altra prestazione che ne possa impedire o limitare  il
pieno adempimento. 
  3-bis. I soggetti che prestano  il  servizio  di  cui  al  presente
articolo non possono altresi' avvalersi, per  le  medesime  quote  di
potenza, delle misure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23
luglio 2009, n. 99, limitatamente al periodo in  cui  gli  stessi  si
avvalgono  delle  misure  previste  dal  presente  articolo  e  ferma
restando la titolarita', ai sensi della medesima disposizione,  delle
eventuali assegnazioni ottenute o successivamente incrementate, anche
ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
          legislativo  16  marzo  1999,  n.  79   (Attuazione   della
          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato
          interno dell'energia elettrica): 
              «2.  Il  Ministero  dell'industria,  del  commercio   e
          dell'artigianato provvede alla sicurezza e all'economicita'
          del sistema elettrico nazionale, e persegue tali  obiettivi
          attraverso specifici indirizzi anche con  la  finalita'  di
          salvaguardare la continuita' di fornitura e di  ridurre  la
          vulnerabilita' del sistema stesso». 
              - Si riporta il testo del comma 6  dell'art.  32  della
          legge 23 luglio 2009, n. 99 recante  «Disposizioni  per  lo
          sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,  nonche'
          in materia di energia»: 
              «6. L'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas,  con
          provvedimenti da adottare entro trenta giorni  dal  termine
          di cui al comma 2, disciplina misure volte a consentire,  a
          partire dalla conclusione del contratto di mandato  per  la
          programmazione e la progettazione di cui al comma 3 e  fino
          alla messa in servizio dell'interconnector e  comunque  per
          un periodo non superiore  a  sei  anni,  l'esecuzione,  nei
          limiti della capacita' di trasporto oggetto della richiesta
          di esenzione di cui al comma 3, degli  eventuali  contratti
          di approvvigionamento all'estero di energia  elettrica  per
          la fornitura  ai  punti  di  prelievo  dei  clienti  finali
          selezionati.  A  tal  fine,   l'Autorita'   per   l'energia
          elettrica e il gas determina i corrispettivi che i  clienti
          finali selezionati sono tenuti a  riconoscere,  in  ragione
          del costo efficiente per la realizzazione e la gestione  di
          efficaci infrastrutture di potenziamento, a Terna S.p.a.  a
          fronte delle predette misure, individuando nel contempo  la
          modalita' di riequilibrio,  a  favore  dei  clienti  finali
          diversi da quelli  selezionati,  degli  eventuali  vantaggi
          originati dalle predette  misure  nell'ambito  del  periodo
          ventennale di esenzione di  cui  al  comma  3,  nonche'  le
          modalita'  per  la  copertura  delle  eventuali  differenze
          maturate in capo a Terna S.p.a. tra detti corrispettivi  ed
          i costi conseguenti al rendere possibile  l'esecuzione  dei
          contratti  di  approvvigionamento  all'estero   nell'ambito
          delle medesime misure.».